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PESO CAMPER - CODICE DELLA STRADA - ART. 167

L'articolo 167 del codice della strada considera una tolleranza del 5% del peso arrotondato ai 100kg superiori.

Disposizione dell'art 167 le trovate QUI

Pertanto se consideriamo i 3.500kg + il 5% di tolleranza arriviamo a 3,675 arrotondati ai 3.700.

Fino a 3.700 quindi non siamo sanzionabili.

Tra i 3.700 ed i 3.900kg (10% del peso)la sanzione è di 36€ con una decurtazione di 1 punto patente

Tra i 3,901 e 4.200kg (20% del peso) la sanzione è pari ad € 80 con 2 punti decurtati dalla patente.

In questo caso il mezzo resta fermo fino a quando non si abbassa il peso entro il 10% (3.900kg). Resta il fermo veicolo fino ad abbassamento peso e non è previsto il sequestro.


Tra i 4.201 e 4.550kg (30%) la sanzione sale a 148€ e 3 punti patente.Resta sempre il fermo veicolo fino a rientro al 10% del peso.

NON E' APPLICABILE LA GUIDA SENZA PATENTE PERCHE' IL MEZZO E' STATO REGOLARMENTE IMMATRICOLATO DALLE AUTORITA' COMPETENTI PER LA GUIDA CON LA PATENTE "B" ( ovviamente è quanto attestato dal documento che è la carta di circolazione per mezzi fino a 35 Q. quali sono tipicamente i nostri

 
n.b. Per la Svizzera la tolleranza è del 3%.

-l'articolo 169 non viene chiamato in causa a meno che non si superi il peso con l'aumento fuori limite delle persone...

Per info sull'art 169 clicca QUI
Concludendo per i nostri mezzi, oltre al fatto di non trasportare persone aggiuntive rispetto a quanto indicato nella carta di circolazione, se si è fuori peso entro certi limiti le sanzioni sono affrontabili ed anche credo inevitabili visto il peso dei nostri mezzi, ma se entro certi limiti nulla di così oneroso e pesante.

A seguire la risposta avuta dal sito ufficiale della Polizia di Stato in merito al problema della circolazione con veicoli oltre il peso consentito:

Circolazione con veicoli oltre il peso consentito


Grazie per aver visitato il sito della Polizia di Stato.

Ai sensi dell'art.167 c.d.s. il superamento della massa complessiva a pieno carico del veicolo è sanzionato - per i veicoli che abbiano una massa complessiva non superiore alle 10 t - in ragione della percentuale di superamento determinata dall'eccedenza. Alla massa massima viene applicata comunque una franchigia del 5% oltre la quale scattano le sanzioni.

Esempio: autocaravan di massa massima a pieno carico di kg 3.500 che circola in realtà con una massa di kg 4.000. La sanzione viene applicata calcolando la differenza tra il peso riscontrato e la massa massima con l'aggiunta della franchigia: kg 4.000- (3.500+5%)= kg 325 = +9,3% della massa massima : pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 36,00 con la decurtazione di un punto dalla patente (art.167, comma 3, c.d.s. ).


Un utile riferimento al quale porre dei quesiti sulla corretta applicazione del Codice della Strada è http://www.asaps.it/

Art. 167. * Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.
("Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. )


TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 167. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.

1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.

2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da euro 41 a euro 168, se l'eccedenza non supera 1t;

b) da euro 84 a euro 335, se l'eccedenza non supera le 2 t;

c) da euro 168 a euro 674, se l'eccedenza non supera le 3 t;

d) da euro 419 a euro 1.682, se l'eccedenza supera le 3 t. 2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2. (1) (2)

3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva.

3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3.(1)(2)

4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettere e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.

5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. (2)
La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis: in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato.(1)

6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso.

7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674, ferma restando la responsabilità civile di cui all'art. 2054 del codice civile.

8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.

9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.

10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione. (1)

11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione.

12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.

13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.

(1) Comma inseriti dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, in Gazz. Uff. 24 marzo 2012, n. 71 (suppl. ord.).


(2) Non si applicano gli aumenti previsti per le sanzioni di cui al comma precedente. Pertanto le sanzioni per questo comma sono le seguenti:
a) da euro 39 a euro 159, se l'eccedenza non supera 1t; 

b) da euro 80 a euro 318, se l'eccedenza non supera le 2 t; 

c) da euro 159 a euro 639, se l'eccedenza non supera le 3 t; 

d) da euro 398 a euro 1.596, se l'eccedenza supera le 3 t.
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